Quando un socio versa un contributo associativo a un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), si tratta di un pagamento che non può essere restituito. La normativa italiana prevede che tali contributi siano destinati esclusivamente al funzionamento dell’associazione e non possano in alcun modo essere rimborsati, pena la perdita dello status di ente non commerciale.
Le ASD sono enti senza scopo di lucro, regolati dall’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dall’articolo 90 della Legge 289/2002. Queste norme stabiliscono che:
Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta.
I contributi versati dai soci devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali dell’associazione.
La restituzione dei contributi associativi potrebbe configurarsi come una forma di redistribuzione indiretta degli utili, violando il principio di non lucratività.
Secondo la normativa vigente:
Una volta versato, il contributo associativo non può essere restituito, neanche in caso di dimissioni, espulsione o scioglimento dell’associazione.
Lo statuto dell’ASD deve prevedere chiaramente il divieto di rimborso dei contributi e delle quote associative.
Il mancato rispetto di queste disposizioni potrebbe comportare la perdita delle agevolazioni fiscali previste per le ASD, come quelle garantite dalla Legge 398/1991.
È importante chiarire che la mancata emissione contestuale della ricevuta non implica che il versamento non sia stato contabilizzato e non autorizza in alcun modo la restituzione del contributo associativo. La corretta gestione contabile dell’associazione garantisce che tutti i contributi siano tracciati e utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali, come previsto dalle leggi sulle associazioni sportive dilettantistiche. La normativa fiscale italiana non obbliga le associazioni a rilasciare le ricevute immediatamente al momento del pagamento. Secondo l’articolo 22 del DPR 633/1972, le ASD non hanno l’obbligo di emettere fattura. Tuttavia, per garantire una gestione trasparente, la nostra associazione emette correttamente le ricevute alla fine di ogni mese, registrando tutte le entrate secondo le normative vigenti. Su richiesta specifica, il socio può ricevere la ricevuta anticipatamente.
Esistono alcuni casi specifici in cui un’associazione può restituire somme ai soci:
Errore di pagamento: se un socio ha versato per errore un importo maggiore o duplicato, l’associazione può procedere al rimborso della differenza.
Attività non erogate dall'ASD: in caso di corsi annullati o eventi non svolti, l’associazione può offrire una compensazione, ad esempio con la partecipazione a un’attività alternativa o un credito per future iniziative, ma non un rimborso diretto.
Se un’ASD decidesse di rimborsare i contributi ai soci in violazione delle normative:
Potrebbe perdere lo status di ente non commerciale, con conseguenti obblighi fiscali più gravosi.
Potrebbe subire accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio di sanzioni economiche.
Si potrebbero creare disparità tra soci, minando il principio di democraticità dell’associazione.
I contributi associativi versati dai soci di un’ASD non possono essere restituiti, in quanto ciò violerebbe il principio di non lucratività dell’associazione. Le uniche eccezioni riguardano errori di pagamento o attività non erogate, che possono essere compensate con altri servizi. Per evitare problemi fiscali e amministrativi, le ASD devono rispettare scrupolosamente questa normativa e garantire la corretta gestione delle risorse associative.